- Questo argomento ha 0 risposte, 1 partecipante, ed è stato aggiornato l'ultima volta 4 anni, 3 mesi fa da .
- Devi essere collegato per rispondere a questo argomento.
Con riferimento agli interventi di cui all’art. 16-bis comma 1 lettera i del dpr 917/1986 a cui rimandano l’art 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), si richiede parere interpretativo circa la seguente parte:
“Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari”
In particolare, interpretando con buon senso e ragionevolezza, sembra che gli interventi debbano essere quanto più estesi all’intero edificio e, nel caso di aggregati in centro storico, siano da privilegiarsi piani di intervento su ampia scala piuttosto che su singole unità immobiliari. Nascono quindi i seguenti dubbi:
come classifico un intervento locale di rifacimento tetto che implica sicuramente un miglioramento generale in termini sismici (possibile alleggerimento, incremento comportamento scatolare, riduzione dei meccanismi locali ecc.) ma è comunque limitato ad un solo componente strutturale del fabbricato?
Come relaziono questo articolo con le linee guida del sismabonus, che comunque mi permettono di agire, in caso di aggregato edilizio, su una singola unità strutturale? In fin dei conti, vista la raccomandazione di intervenire su “interi edifici” non merita in ogni caso certificare il superamento di classe, visto anche che con una semplice procedura semplificata intervengo globalmente sul fabbricato”
Cari colleghi,
come noto il D.L n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di abilitazione dell’accesso ai propri siti esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Per ottemperare a tale obbligo, e anche nell’intento di fornire sempre nuovi servizi utili all’attività professionale di ciascun iscritto all’Albo, dal 23 maggio è attivo il servizio di autenticazione mediante SPID all’area riservata nel sito e dalla piattaforma formazione.
Inoltre, è stato attivato l’ulteriore servizio “Entra con CIE”, per rendere accessibili i servizi online a tutti gli utenti titolari di una Carta di Identità Elettronica (CIE).
L’accesso mediante SPID è possibile tramite qualunque identity provider (per es: Poste; Aruba; Namirial; TIM; ecc.) con il quale ciascun Iscritto abbia configurato la propria Identità Pubblica Digitale e prossimamente verranno resi fluibili vari servizi di Segreteria.:
Le attività realizzate sono finanziate con i fondi PNRR MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 -INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dellepiattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche
Ci scusiamo per eventuali disservizi legati al passaggio delle nuove modalità di accesso
Il Consiglio dell’Ordine